Diritto di veduta e di panorama: definizioni e differenze
(Adnkronos Salute) - L’importanza per un immobile o per un fondo di avere una vista aperta ovvero di non avere opere o infrastrutture prospicenti che ne impediscono del tutto o in parte la veduta, va di pari passo con il suo valore economico, pur sempre in relazione a determinati fattori quali posizione, esposizione, amenità dei luoghi, altezza del piano dell’immobile. Non per niente, la normativa si occupa di questo aspetto, garantendo il diritto, entro determinati limiti, per il proprietario di un immobile di affacciarsi sul fondo o sulla proprietà del vicino senza dover incontrare ostacoli alla visuale entro una determinata distanza. Dunque, se il diritto di veduta è regolato da apposito articolo 907 del Codice civile, al contrario non viene riconosciuto espressamente il diritto di panorama, la cui origine può essere ricondotta ad un’interpretazione estensiva dell’articolo 907 stesso. In senso generale, la differenza tra il diritto di veduta e di panorama attiene all’ampiezza degli stessi. Infatti, il primo impone al proprietario del fondo su cui si affaccia la veduta di rispettare la distanza minima di 3 metri dalla finestra o balcone da cui si gode la vista per costruire, rappresentando un diritto reale sulla proprietà altrui. Nel secondo caso, invece, il diritto si configura come una elaborazione giurisdizionale, che dovrebbe consentire al proprietario di un immobile di poter guardare verso l’orizzonte senza incontrare ostacoli, potendo, appunto, godere del panorama, ove ciò sia possibile. Se a livello di ampiezza, quindi, i due diritti sono piuttosto differenti, le affinità invece si riscontrano nel fatto di configurarsi giuridicamente come servitù negative. Ciò implica, che per consentire al fondo dominante il diritto di veduta o di panorama il fondo servente non può costruire, come indicato nell’articolo 1027 del Codice civile che definisce la “servitù” come un peso imposto su un fondo per il beneficio di un altro fondo appartenente a un proprietario diverso. In considerazione del fatto che il diritto di panorama non ha una tutela diretta nel nostro Codice civile, è utile richiamare le sentenze che lo hanno enucleato per meglio inquadrare i suoi requisiti. In questo senso, le prime sentenze della Corte di Cassazione risalgono al 1975 (sentenza 3872/1975) in cui si stabilì che la terrazza comune di un edificio, oltre a servire da copertura, ha anche la funzione di offrire una vista panoramica.