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Social e minori: cosa dice la normativa

Scopriamo le leggi italiane relative all'utilizzo dei social network da parte dei minori e come educarli ad un corretto uso delle piattaforme digitali.

Definiti non a caso “nativi digitali”, i bambini di oggi sono nati e cresciuti in un'epoca in cui la tecnologia digitale era già diffusa, e quindi hanno potuto apprenderne l'utilizzo fin dall'infanzia. Essi accolgono con entusiasmo le diverse opportunità di intrattenimento e apprendimento offerte da telefonini, tablet, smart speaker, console di videogioco e TV connesse, oltre alla creazione di profili social dove iniziare a condividere il loro mondo ed allo stesso tempo esplorare ciò che le diverse piattaforme offrono. 

Tuttavia, i genitori sanno bene che questi dispositivi, se non utilizzati nel modo corretto, possono nascondere delle insidie. Scopriamo in che modo la legislazione italiana tutela i minori (e quindi le rispettive famiglie ed educatori) nell’utilizzo dei social network.

Social e minori: la normativa italiana

L’articolo 2-quinquies del D.Lgs 196/2003 (Codice della privacy) del decreto legislativo 101 del 2018 sancisce che i minori che hanno compiuto 14 anni possono esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’accesso ai social, mentre i minori che non hanno ancora raggiunto quest’età necessitano del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, che le piattaforme devono adoperarsi per verificare. 

La normativa in vigore si rifà al Regolamento UE sulla tutela dei dati personali, il cosiddetto Gdpr, che prevede una soglia minima per l’accesso alle piattaforme fissata ai 16 anni, con la possibilità per gli Stati membri di decidere in autonomia sulla questione, senza poter però scendere al di sotto dei 13 anni. 
Inoltre, l’articolo 8 del Gdpr prevede che le piattaforme si adoperino “in ogni modo ragionevole” per verificare che davvero i genitori abbiano prestato il proprio consenso per l’iscrizione dei minori di 13 anni, attraverso tutte le “tecnologie disponibili”.

La normativa, però, presenta delle falle a livello pratico. Il vero problema, infatti, consiste nella mancanza di controlli; i minorenni possono mentire sull’età, semplicemente indicando all’atto di iscrizione al social una data di nascita diversa, con nessuna legge impone sanzioni in caso di menzogna.

Le responsabilità di chi gestisce i social

Per quanto riguarda le piattaforme social, esse non rispondono penalmente dei fatti commessi dagli utenti né hanno un obbligo di filtraggio preventivo. Tuttavia, l’articolo 17 del Dlgs 70 del 2003 prevede che la piattaforma debba attivarsi quando viene segnalato un contenuto illecito e informarne tempestivamente l’autorità giudiziaria.

La responsabilità in caso di omissione è di tipo civilistico: il social network può essere condannato a pagare un indennizzo alla vittima per ogni giorno di ritardo nella cancellazione del contenuto.

Scopri di più su come proteggere i minori sul web.

Sicurezza e settaggi dei profili social

I genitori hanno sempre il timore che i propri figli incontrino dei malintenzionati; se in passato il pericolo poteva prevenire solo dalla strada, adesso anche le vie del web possono nascondere delle insidie. Per fornire a educatori e famiglie consigli utili per una corretta educazione digitale e una navigazione positiva e sicura, anche per i più piccoli, WINDTRE ha lanciato il corso educativo per genitori “Famiglie digitali oggi: navigare insieme in sicurezza” che rientra all’interno del percorso di digital e media Education NeoConnessi. Una delle lezioni è proprio dedicata alla sicurezza e ai settaggi dei profili social, fornendo utili consigli a genitori ed educatori su come limitare i rischi dei minori in rete e quali precauzioni e comportamenti adottare.

Il consenso digitale

Prima di tutto, occorre fare una premessa e spiegare cosa s’intende per consenso digitale, ovvero il consenso all’utilizzo di servizi telematici, nei quali rientrano anche i social network e i giochi online all’interno dei quali è possibile creare avatar ed entrare in community virtuali.

Quando si parla di “consenso del minore” si fa riferimento alla possibilità che il minore sia in grado di autodeterminarsi rispetto ad alcune questioni che, di fatto, gli consentono di realizzare la propria personalità.

Per quanto riguarda l’uso dei social e dei servizi digitali, è necessario garantire al minore uno spazio di autonomia quanto più possibile protetto; a tal proposito è in vigore la legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che consente al minore vittima di cyberbullismo di richiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

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