IMU 2024: sanzioni ridotte per il pagamento in ritardo grazie al ravvedimento operoso
(Adnkronos) - La scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2024 era fissata il 17 giugno scorso. Cosa può fare chi non ha provveduto al pagamento?
Per i contribuenti che non hanno rispettato il termine c’è la possibilità di regolarizzazione grazie all’istituto del ravvedimento operoso.
Per i versamenti in ritardo si deve corrispondere l’imposta dovuta, oltre alle sanzioni ridotte e agli interessi. Maggiore è il numero di giorni di ritardo e più alta è la percentuale della sanzioni da applicare.
Chi non ha provveduto al pagamento entro la scadenza dell’acconto IMU del 17 giugno 2024 potrà provvedere a effettuare il versamento in ritardo. Grazie all’istituto del ravvedimento operoso è possibile provvedere ai versamenti delle imposte pagando sanzioni ridotte rispetto alla sanzione ordinaria, che è prevista nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta.
In linea generale dovranno essere versati:
● l’imposta dovuta;
● le sanzioni ridotte;
● gli interessi.
Prima viene effettuato il pagamento e maggiore sarà la riduzione della sanzione. La somma da corrispondere a titolo di interesse deve essere calcolata per ciascun giorno di ritardo nel pagamento.
Nel caso di pagamento entro un anno dalla data di scadenza, sono quattro i diversi tipi di ravvedimento che possono essere applicati:
● super breve;
● breve;
● medio;
● lungo.
Si fa riferimento al ravvedimento “super breve” nel caso di pagamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista. In questo caso si applica una sanzione dello 0,1 per cento, pari a 1/10 della sanzione ordinaria.
Il ravvedimento “breve” è invece previsto nel caso pagamento entro 30 giorni dal termine ordinario, più precisamente quando il versamento avviene tra il 15° e il 30° giorno. In questo caso si dovrà applicare la sanzione dell’1,5 per cento dell’imposta originaria da pagare.
Il ravvedimento “medio” interessa le regolarizzazioni tra il 31° e il 90° giorno di ritardo. In questo caso per la regolarizzazione si dovrà corrispondere la sanzione dell’1,67 per cento dell’importo da pagare.
Il ravvedimento “lungo”, con pagamento oltre il 90° giorno e fino ad un anno di ritardo, prevede il versamento di una sanzione del 3,75 per cento dell’importo da pagare.
In ognuno di questi casi dovranno essere corrisposti anche gli interessi giornalieri, calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale.
Anche per i pagamenti con oltre un anno di ritardo rispetto alla scadenza originaria è possibile la regolarizzazione.
In questi casi i contribuenti possono utilizzare il cosiddetto “ravvedimento operoso lunghissimo.” Tale ravvedimento è detto anche “biennale” in quanto permette la regolarizzazione entro due anni dal termine originario.
In questo caso la sanzione da pagare è ridotta a 1/7 della sanzione ridotta, ovvero al 4,29 per cento. Devono inoltre essere corrisposto anche gli interessi.
Infine, superati due anni dalla scadenza, resta come ultima possibilità il ravvedimento operoso “ultrabiennale”. In questo caso la sanzione da corrispondere è ridotta al 5 per cento dell’imposta originariamente dovuta.
Come già chiarito, anche in questo caso il contribuente è chiamato a versare gli interessi giornalieri, da calcolare sulla base del tasso di riferimento annuale.
In conclusione, all’aumentare del numero di giorni di ritardo rispetto al termine originario aumenta anche percentuale della sanzione da corrispondere e la somma dovuta a titolo di interessi.