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Economia Cosa fare se l’inquilino non libera l’immobile?

Cosa fare se l’inquilino non libera l’immobile?

(Adnkronos) - Un contratto di locazione stabilisce anche una scadenza precisa alla quale il locatario dovrebbe liberare l’immobile. Non sempre, però, le cose vanno in questo modo. Può capitare che alla scadenza del contratto il proprietario di casa non riesca a tornare in possesso del suo appartamento in quanto l’inquilino non lascia l’immobile. Come bisogna procedere in tale caso? In prima istanza, il proprietario può procedere inviando una lettera di diffida all’affittuario, intimando di lasciare l’appartamento entro tempi ragionevolmente brevi e sottolineando che in caso di mancata restituzione dell’immobile entro la data fissata verrà avviato lo sfratto per finita locazione. Ricordiamo che però nel caso di specie, la lettera di diffida non è obbligatoria per legge, come nel caso di inquilino moroso, ma è solo un’opzione. Molto spesso la lettera di diffida è sufficiente a convincere l’inquilino a lasciare l’immobile. Qualora anche dopo la lettera di diffida l’inquilino persista nella volontà di non liberare l’immobile, il proprietario può procedere avviando la procedura di sfratto per finita locazione che prevede l’intervento del giudice. Affinché lo sfratto per finita locazione sia attuabile, sono necessarie alcune condizioni stabilite dall’art.657 del Codice di Procedura Civile. Nello specifico, è necessario che il contratto di locazione sia valido e regolarmente registrato, sia giunto alla scadenza indicata nel contratto stesso, sia stata comunicata comunicazione di mancato rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del contratto d’affitto. Successivamente alla richiesta di intervento del tribunale, all’inquilino verrà inoltrato atto di intimazione allo sfratto per finita locazione unitamente a una citazione per l’udienza di convalida davanti al giudice. In sede di giudizio possono presentarsi diverse possibilità. Qualora l’affittuario non si presenti davanti al giudice, lo sfratto viene convalidato e reso esecutivo. Stessa cosa avviene quando l’affittuario si presenta ma non si oppone alla convalida. Nel caso invece in cui l’inquilino si opponga alla convalida il giudice dovrà valutare se tale opposizione sia fondata, in caso negativo il giudice emette un’ordinanza non impugnabile di rilascio dell’immobile. Vi sono, però, dei casi in cui l’opposizione dell’affittuario viene considerata valida così da bloccare la procedura di sfratto, ovvero: mancata comunicazione della disdetta entro sei mesi della scadenza del contratto, ricezione di una comunicazione incompleta, ad esempio priva della data di rilascio, dimostrazione di un contratto nullo, ad esempio perché non regolarmente registrato. Il tribunale, al momento della convalida dello sfratto stabilisce le tempistiche per il rilascio dell’immobile che possono essere anche piuttosto lunghe, fino a 12 mesi. Ricordiamo, infine, che il proprietario di casa non può in alcun caso provvedere in autonomia a cacciare l’inquilino, ad esempio procedendo a cambiare le serrature, per non cadere nel reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni. Quindi è sempre opportuno chiedere un parere legale per risolvere la questione.

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