Sanzioni più basse per chi non ha pagato il saldo IMU 2024
(Adnkronos) - IMU 2024, arriva il primo banco di prova per le nuove sanzioni.
Anche alle imposte sulla casa si applicano le novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale e, in particolare, con il decreto legislativo n. 87/2024 che ha ridisegnato le sanzioni tributarie.
Il valore dovuto scende dal 30% al 25%, ma solo per le violazioni commesse dal 1° settembre. Una tempistica che comporta quindi l’applicazione di un regime sanzionatorio differenziato per il saldo scaduto a dicembre e per l’acconto dovuto entro il mese giugno.
Anche l’omesso versamento dell’IMU rientra tra le violazioni per le quali si applicano le nuove sanzioni in materia di mancato pagamento di imposte e tributi entro i termini ordinari di scadenza.
Il decreto legislativo n. 87/2024, attuativo del tassello della riforma fiscale relativo proprio alla rimodulazione delle sanzioni fiscali, ha portato al 25% l’importo dovuto in caso di omessi versamenti. Una novità che interessa anche i tributi locali e che, come detto in apertura, si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre.
Ecco quindi che la modifica, che ha tagliato di 5 punti la sanzione prevista fino al 31 agosto, impatta direttamente su quei contribuenti che entro il termine del 16 dicembre non hanno pagato il saldo IMU, la seconda rata annuale dovuta.
Appare utile ricordare che la tassa sulla casa si paga in due quote: il 17 giugno scorso era necessario pagare l’acconto dell’IMU, mentre il 16 dicembre è scaduta per l’appunto la seconda parte dell’imposta dovuta, comprensiva di eventuale conguaglio.
Un appuntamento che si fa in due anche sul fronte delle sanzioni applicate.
È importante specificare che per l’omesso versamento dell’acconto dell’IMU non vi sono novità.
La sanzione dovuta resta pari al 30%, considerando che la violazione ricade nel periodo precedentemente all’entrata in vigore della riforma del regime sanzionatorio tributario. Per il saldo invece si scende al valore del 25%.
Su quest’aspetto è intervenuta anche l’IFEL, la Fondazione ANCI per la Finanza Locale, che lo scorso 2 settembre ha evidenziato le regole e le procedure da seguire per i versamenti tardivi.
Non è cambiata la norma prevista dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 471/1997 che prevede la riduzione alla metà della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
Per le violazioni commesse fino al 31 agosto, il valore della sanzione ridotta resta quindi pari al 15%. Per quelle successive, e quindi nel caso pratico per il tardivo versamento del saldo IMU, si passa al 12,5%.
Per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a 1\15 per ciascun giorno di ritardo. Chi regolarizzerà tempestivamente il mancato pagamento della seconda rata IMU scaduta lo scorso 16 dicembre dovrà quindi applicare la sanzione pari allo 0,8333 giornaliero.
Restano in ogni caso applicabili le ulteriori agevolazioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso, che calibrano la sanzione dovuta sulla base del tempo che intercorre tra omissione e successiva regolarizzazione.