Nautica, Confindustria: "Regolamento patenti avvicina giovani"
Roma, 10 ott. (Labitalia) - "L'intensa attività di rappresentanza della filiera della nautica da diporto, costantemente esercitata da Confindustria Nautica nell'interesse del settore e anche dell’utenza, ha portato al nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (Decreto 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), che segue il decreto patenti (decreto 10 agosto 2021) che aveva introdotto le nuove modalità di esame a quiz". La patente di categoria D1 per l’appunto può essere conseguita dai 16 anni, consente la navigazione esclusivamente diurna entro sei miglia di distanza dalla costa con “natanti” (unità fino a 10 metri) o, dai 18 anni, con imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa, se dette unità sono equipaggiate con motori di potenza non superiore a 85 Kw pari a 115,6 CV.
“Ci sono voluti oltre quattro anni di intenso lavoro, scanditi dal cambio di tre governi, per portare ad approvazione il nuovo Regolamento” - sottolinea il Direttore generale di Confindustria Nautica, Marina Stella - “a riprova del ruolo e del valore della struttura dell’Associazione nazionale di categoria, capace in ogni circostanza di valorizzare gli interessi del settore e promuovere adeguate politiche di sviluppo a vantaggio di tutta la filiera. Già dalla prossima stagione registreremo dei benefici. Intanto dallo scorso febbraio siamo al lavoro affinché nel prossimo DDL Blue economy sia presente un ulteriore pacchetto di semplificazioni amministrative, misure per la competitività della bandiera italiana e norme di tutela ambientale”.
“Guardiamo alle nuove generazioni e la nuova patente offre diverse opportunità, anticipa di due anni lo sviluppo di competenze dei giovani nella conduzione di imbarcazioni, aprendo loro nuove opportunità sia a livello ricreativo sia professionale e promuove la conoscenza, la cultura della sicurezza e il rispetto dell’ambiente marino attraverso un corso di formazione obbligatorio che si fonda su questi tre capisaldi. Nello stesso tempo rappresenta un sostegno alla crescita del settore nautico, stimolando la domanda di acquisto e di noleggio di imbarcazioni e dei servizi correlati”, conclude Stella.
“La patente D1 si inserisce in una più ampia azione a tutela, in questo caso, della Piccola nautica” - conferma Roberto Neglia, Responsabile rapporti istituzionali di Confindustria Nautica - “che trova sponda nella DCI (Dichiarazione di costruzione e importazione) per i natanti, una forma di tutela giuridica della proprietà senza dover ricorrere ai costi e ai gravami dell’immatricolazione che consente anche di navigare in acque estere, e nell’obbligo per i porti pubblici di destinare spazi per l’ormeggio di unità fino a 6 metri."
L’introduzione dell’abilitazione D1 sostiene inoltre la conoscenza, cultura e rispetto dell’ambiente marino: richiede, infatti, una formazione mirata che prepara i giovani alla navigazione in sicurezza, insegnando le principali regole e tecniche di conduzione di imbarcazioni a motore e a vela, aumentando così il loro senso di responsabilità, la consapevolezza e il rispetto delle regole di comportamento in mare. La nuova patente di categoria D1 si ottiene frequentando un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, e con il superamento di una prova a quiz di idoneità finale, tenuti dalle Scuole nautiche e dai Centri di istruzione. A breve sarà emanato il decreto ministeriale con le procedure.
Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica non modifica il regime di esenzione dalla patente nautica per l’utilizzo di motori con potenza non superiore a 30 kW o 40,8 CV. Di conseguenza per la conduzione senza patente nautica delle unità da diporto non superiori a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa, con motore di potenza e cilindrata non superiore a 30 kW o 40,8 CV, è richiesto il solo possesso dei seguenti requisiti: a) per le imbarcazioni, aver compiuto diciotto anni di età; b) per i natanti (fino a 10 metri di lunghezza) aver compiuto sedici anni di età; c) per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, aver compiuto quattordici anni di età.